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Con delibera di Consiglio Comunale n.  27 del 30.10.2009 sono state approvate le modalità di applicazione della Legge Regionale n. 14 dell' 08.07.2009 ad oggetto:
“INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”


a) Ampliamento per la “prima casa di abitazione” del 20% in termini volumetrici, in qualsiasi parte del territorio ubicata, con le esclusioni di cui all’art. 9 della stessa L.R. (Zone A, zone con vincolo di inedificabilità assoluta, Beni monumentali, immobili abusivi, ecc…)
b) Ampliamento del 20% del volume se edifici residenziali e 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso;
c) Un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh;
d) L’integrale demolizione ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, realizzato anteriormente al 1989, prevedendo aumenti fino al 40% del volume esistente per edifici residenziali e del 40% della superficie coperta per edifici diversi, purchè situati in zona propria e vengano utilizza tecnologie costruttive adeguate al contenimento dei consumi energetici.

LIMITI APPLICATIVI

  • Per le “Ville Venete” non escluse dall’applicazione (art. 9 c. 1 lettera b) sono subordinati al parere della competente soprintendenza;
  • Per gli edifici individuati dal PRG “case nere” si prevede l’applicazione della norma per tutti gli edifici sui quali è possibile intervenire con interventi di ristrutturazione (escluso quindi la manutenzione e il restauro) o dove la specifica scheda preveda ampliamenti in sedimi ben definiti;
  • Esclusione dalla applicazione per le attività produttive classificate come attività da bloccare e/o trasferire e gli allevamenti posti in qualsiasi area del territorio;
  • Fissazione della distanza minima dai confini in ml. 5,00(salvo accordi tra confinanti debitamente registrati)
  • Fissazione della distanza minima tra pareti finestrate di 10 metri, con precisazione che tale limite non si applica a costruzioni che non siano anche edifici ossia corpi dotati di pareti (portici tettoie aperti su due lati);
  • Viene prevista l’altezza massima cui gli edifici potranno arrivare, quantificandola in m. 3,00 rispetto a quella prevista dal PRG per la zona in cui ricade il fabbricato oggetto di intervento se ad uso non residenziale ed ad un piano mansardato per le residenze. Per le zone agricole norma speciale e si rimanda alle specifiche de ldisciplinare. (In linea di massima in allineamento con l’esistente)
  • Per le case “a schiera” l’ampliamento potrà essere eseguito previa presentazione di progetto unitario (piano guida) sottoscritto da tutti i proprietari;
  • Nel caso di demolizione e ricostruzione come specifica dal punto c) sopracitato, il concetto di zona propria deve essere inteso come zona compatibile cioè zona nella quale la specifica destinazione d’uso non è preclusa.
  • Riduzione del contributo di costruzione del 60% 

Per informazioni:
Ufficio Tecnico Comunale tel. 0429/85015
Email – servizitecni@comune.merlara.pd.it

AllegatoDimensione
Avviso modalità di applicazione41.95 KB
Disciplinare di attuazione allegato alla deliberazione Consiliare 109.53 KB
Modulo per Dichiarazione Inizio Attività "Piano casa"306.5 KB
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